Rimozione amianto nei condomini:
4 cose da sapere sulle procedure
Bonifica e rimozione amianto
negli edifici privati e nei condomini: quando è obbligatoria?
E chi deve pagare? Ecco le
risposte
A proposito di rimozione amianto:
in quale maniera si definiscono le norme relative alle procedure di bonifica di
questo materiale dichiarato fuori legge in Italia a partire dal 1992? Esistono
infatti procedure di sicurezza che consentono di ottemperare alla corretta
rimozione dell'amianto dagli edifici. Andiamo ad osservare in maniera sintetica
come deve avvenire il procedimento volto alla rimozione negli edifici privati,
con particolare attenzione all'articolazione specifica per il condominio.
Va detto in via preliminare che
l'amianto è stato utilizzato in maniera ingente nel corso della seconda metà
del ‘900 per la costruzione di numerosi edifici (privati e pubblici, scuole
comprese): la scoperta della pericolosità delle sue fibre per l’apparato
respiratorio umano (con esiziali effetti cancerogeni) ha spalancato le porte
alla messa fuori legge del materiale con il conseguente sviluppo di misure
volte a garantirne la corretta e sicura rimozione (ed anche lo smaltimento).
1. La procedura di rimozione
amianto all'interno di edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui
proprietari.
2. In caso di presenza negli
edifici di amianto friabile (stato fisico molto insidioso del materiale, poiché
riducibile in polvere con la semplice azione manuale e quindi più facilmente
inalabile) il proprietario dell'edificio (oppure l’amministratore, nel caso del
condominio) è obbligato a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi
alla presenza di amianto: l'obbligo è prescritto dalle legge (l. 257/1992) e la
sua violazione, qualora vi sia omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione
amministrativa.
3. L'amianto compatto (ad esempio
il cemento-amianto) possiede invece una minore pericolosità (poiché non può
essere sbriciolato se non con l'impiego di attrezzi meccanici) e la sua
presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di
comunicazione. Nel caso in cui però l'edificio presenti condizioni di degrado e
fatiscenza il proprietario (o l'amministratore) ha l'obbligo di far effettuare
una ispezione con annessa valutazione del rischio: per implementare questa
procedura è necessario avvalersi di un tecnico. Qualora dovesse essere
accertata la necessità di intervenire sull'amianto (in caso di pericolosità dei
manufatti presenti) allora è assolutamente necessario fare riferimento ad una
ditta specializzata iscritta all'Albo nazionale Gestori ambientali nella
categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).
La rimozione amianto possiede
rilevante importanza anche nel settore degli edifici pubblici, in particolare
nel settore edilizia scolastica (comparto in cui è stato molto utilizzato negli
anni '70-'80): in proposito leggi l'articolo intitolato Edifici scolastici,
storia di un'emergenza: il Censis mostra i dati.
4. A chi spetta il pagamento
delle complessive procedure di rimozione amianto? Per le operazioni in
condominio la spesa grava sui condomini stessi (con ripartizione in base ai
millesimi): esiste tuttavia la possibilità per i condomini stessi di rivalersi
nei confronti della ditta costruttrice nel caso specifico in cui l’amianto sia
stato installato successivamente all’entrata in vigore dei divieti di legge.
Albo Nazionale dei gestori
ambientali: entra in vigore il decreto
Decreto del Ministero
dell'Ambiente 120/2014 appena pubblicato in Gazzetta: definite attribuzioni e
modalità di organizzazione dell'Albo.
È in procinto di entrare in
vigore il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, il provvedimento disposto
dal Ministero dell'Ambiente idoneo a disciplinare l'Albo nazionale dei gestori
ambientali. La data prevista per l'entrata in vigore effettiva è rappresentata
dal 7 settembre prossimo: il decreto è stato messo a punto dal ministro
dell'Ambiente di concerto con i ministri dello Sviluppo economico e delle
Infrastrutture e trasporti, sentiti i pareri del Comitato nazionale dell'Albo e
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli
atti normativi del 29 agosto 2013.
Il provvedimento si sostanzia
attraverso 26 articoli nei quali vengono puntualmente definite le attribuzioni
e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i
requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i
termini e le modalità delle procedure di iscrizione e i relativi diritti
annuali.
Novità di rilievo per un
organismo istituito mediante il Decreto legislativo 152/2006 e che si è
definito come successore all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal
Decreto 22/1997.
Per ulteriori notizie in materia
di ambiente consulta la pagina tematica di Ediliziaurbanistica.it.
Il provvedimento (recante rubrica
“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti
tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e
delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2014, durante questo weekend, ed
ora è pronto a manifestare i suoi effetti su tutti il territorio italiano: tra
due settimane l'entrata in vigore.
MCNA
1 commento:
I fascisti e i nazisti hanno sempre amato l'amianto ammazzando i lavoratori VERGOGNATEVI!
Posta un commento